FAQ Ministero
N. 12: È valutabile, nell’ambito della procedura, la certificazione informatica “IDCert livello Specialised”, rilasciata dalla Società Idcert Srl?
Sì, a seguito di parere reso dalla Direzione generale dei sistemi informativi e la statistica, si riconosce la valutabilità, nell’ambito della presente procedura, della certificazione “IDCert livello Specialised”, rilasciata dalla Società Idcert Srl. In particolare, è riconosciuta analogia tra i rispettivi corsi ICDL della famiglia “Specialised” e i sillabi dei seguenti corsi “IDCert livello Specialised”:
Sì, a seguito di parere reso dalla Direzione generale dei sistemi informativi e la statistica, si riconosce la valutabilità, nell’ambito della presente procedura, della certificazione “IDCert livello Specialised”, rilasciata dalla Società Idcert Srl. In particolare, è riconosciuta analogia tra i rispettivi corsi ICDL della famiglia “Specialised” e i sillabi dei seguenti corsi “IDCert livello Specialised”:
- CAD 2D
- CAD 3D
- Audio Editing
- Video Editing
- Digital Marketing
- IT Security 2.0
- Robotics
N. 15: Sono già presente nelle graduatorie III fascia ATA per il triennio 2017/2019 ma alcuni servizi, precedentemente dichiarati, hanno avuto una diversa valutazione. Come posso fare per comunicare la variazione intervenuta?
Al fine di garantire la coerenza fra i servizi dichiarati e i punteggi attribuiti dalla scuola nel precedente triennio non è possibile modificare i servizi precedentemente dichiarati.
L'eventuale diversa valutazione di un servizio precedentemente dichiarato deve essere:
Al fine di garantire la coerenza fra i servizi dichiarati e i punteggi attribuiti dalla scuola nel precedente triennio non è possibile modificare i servizi precedentemente dichiarati.
L'eventuale diversa valutazione di un servizio precedentemente dichiarato deve essere:
- comunicata allegando, nell'apposito spazio, gli estremi del provvedimento di rettifica del punteggio, emesso dalla scuola che ha effettuato la verifica;
- in mancanza di provvedimento di rettifica, comunicata nella nota in coda all'istanza, specificando i motivi che comportano la diversa valutazione. L'istituzione che tratta la domanda provvederà ad effettuare il riscontro e ad apportare, ove necessario, le modifiche al punteggio.
N. 20: All’art. 3, comma 1, lettera a) iii del DM 50/2021, si parla di “familiari di cittadini italiani”, fino a che grado si possono estendere i diritti?
Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 si intende per:
a) "cittadino dell'Unione": qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
b) “familiare”:
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b).
Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 si intende per:
a) "cittadino dell'Unione": qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
b) “familiare”:
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b).
N. 21: Il vecchio diploma di ragioneria, comprendente discipline attinenti ai servizi meccanografici può essere considerato come attestato di addestramento professionale alla dattilografia, di cui al punto 4) dell’Allegato A/1, dal momento che, pur essendo stato valutato come titolo di accesso, dà luogo ad una certificazione separata?
E’ valido il solo titolo rilasciato al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici. Il percorso curriculare delle Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado non è assimilato ai corsi professionali.
E’ valido il solo titolo rilasciato al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici. Il percorso curriculare delle Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado non è assimilato ai corsi professionali.
N. 22: Che cosa si intende con l’espressione “Amministrazioni statali” ed “ Enti locali” contenuta nelle tabelle di valutazione dei titoli allegate al DM 50 del 3 marzo 2021?
Per Amministrazioni statali si intendono le amministrazioni centrali di cui all’elenco pubblicato annualmente a cura dell’ISTAT nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii. Si allega l’elenco. Per enti locali, invece, si intendono, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D. Lgs 267 del 2000 , i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.
Per Amministrazioni statali si intendono le amministrazioni centrali di cui all’elenco pubblicato annualmente a cura dell’ISTAT nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii. Si allega l’elenco. Per enti locali, invece, si intendono, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D. Lgs 267 del 2000 , i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.
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N. 23: E' valutabile il servizio prestato come collaboratore scolastico nella scuola paritaria relativamente ai periodi coperti da cassa integrazione in deroga, durante il periodo di emergenza da COVID-19?
I periodi in costanza di rapporto di lavoro, per i quali sono intervenuti ammortizzatori sociali quali la cassa integrazione in deroga o il fondo di integrazione salariale ed è stata versata pertanto la relativa contribuzione ai sensi della normativa vigente, sono valutabili secondo quanto previsto dalla lettera B delle tabelle dei titoli valutabili per i diversi profili professionali del personale ATA.
I periodi in costanza di rapporto di lavoro, per i quali sono intervenuti ammortizzatori sociali quali la cassa integrazione in deroga o il fondo di integrazione salariale ed è stata versata pertanto la relativa contribuzione ai sensi della normativa vigente, sono valutabili secondo quanto previsto dalla lettera B delle tabelle dei titoli valutabili per i diversi profili professionali del personale ATA.
N. 24: I titoli di servizio e di cultura dichiarati valgono se posseduti alla data del 22 aprile anche se la domanda si presenta prima (es. il 25 marzo)?
L’art. 2, comma 13, del DM 50 del 3 marzo 2021 stabilisce che “I requisiti ed i titoli valutabili ai fini del presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della relativa domanda di cui al successivo articolo 4, comma 1”.
La disposizione citata deve essere interpretata nel senso che i titoli di cultura valutabili devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.
Per quanto riguarda i titoli di servizio, invece, l’aspirante può dichiarare tutti i periodi di servizio coperti da contratto fino al 22 aprile, anche qualora la domanda venga inoltrata prima di tale data. Sarà poi l’istituzione scolastica chiamata ad effettuare le verifiche ad accertare che il servizio sia stato effettivamente prestato o comunque retribuito o riconosciuto ai sensi della normativa vigente.
L’art. 2, comma 13, del DM 50 del 3 marzo 2021 stabilisce che “I requisiti ed i titoli valutabili ai fini del presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della relativa domanda di cui al successivo articolo 4, comma 1”.
La disposizione citata deve essere interpretata nel senso che i titoli di cultura valutabili devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.
Per quanto riguarda i titoli di servizio, invece, l’aspirante può dichiarare tutti i periodi di servizio coperti da contratto fino al 22 aprile, anche qualora la domanda venga inoltrata prima di tale data. Sarà poi l’istituzione scolastica chiamata ad effettuare le verifiche ad accertare che il servizio sia stato effettivamente prestato o comunque retribuito o riconosciuto ai sensi della normativa vigente.
N. 26: Gli attestati di qualifica che, dopo la l’istituzione degli IeFP, la regione ha equiparato ai diplomi di qualifica triennale in deroga alla tabella di confronto citata nella FAQ/Miur n. 12 del 2017, possono essere valutati ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del DM n. 50 del 2021?
Per attestati di qualifica di cui art. 2, comma 11, del DM 50/2021 devono intendersi i titoli professionalizzanti rilasciati dagli istituti professionali statali o dai centri di formazione professionale, in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 226/2005 nel rispetto della tabella di confronto tra le qualifiche professionali triennali di cui all'accordo in conferenza stato-regioni 29 aprile 2010 ed i diplomi di qualifica triennale degli istituti professionali secondo il previgente ordinamento. I predetti attesti possono essere valutati se integrati da idonea dichiarazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.
Per attestati di qualifica di cui art. 2, comma 11, del DM 50/2021 devono intendersi i titoli professionalizzanti rilasciati dagli istituti professionali statali o dai centri di formazione professionale, in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 226/2005 nel rispetto della tabella di confronto tra le qualifiche professionali triennali di cui all'accordo in conferenza stato-regioni 29 aprile 2010 ed i diplomi di qualifica triennale degli istituti professionali secondo il previgente ordinamento. I predetti attesti possono essere valutati se integrati da idonea dichiarazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.
N. 31: A seguito della proroga del termine di presentazione delle domande disposta dal DM 20.4.2021, n. 138, possono essere dichiarati titoli di servizio e di cultura conseguiti successivamente al 22 aprile ed entro il 26?
No, la proroga del termine è circoscritta esclusivamente alla presentazione della domanda e non si estende agli altri profili previsti dal bando in quanto disposta unicamente per venire incontro alle difficoltà di presentazione delle istanze di partecipazione a fronte della straordinaria situazione epidemiologica in atto. Al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i candidati, possono pertanto essere dichiarati esclusivamente i titoli di servizio e di cultura maturati e conseguiti entro la data del 22 aprile come previsto dal bando di concorso.
No, la proroga del termine è circoscritta esclusivamente alla presentazione della domanda e non si estende agli altri profili previsti dal bando in quanto disposta unicamente per venire incontro alle difficoltà di presentazione delle istanze di partecipazione a fronte della straordinaria situazione epidemiologica in atto. Al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i candidati, possono pertanto essere dichiarati esclusivamente i titoli di servizio e di cultura maturati e conseguiti entro la data del 22 aprile come previsto dal bando di concorso.